il 416 ter non può restare su un binario morto

La presidente Bindi ha ragione: il 416/ter non puo’ restare su un binario morto. Non possiamo nemmeno permettere che i tempi di approvazione della norma siano tali da vanificarne l’applicazione per la prossima tornata elettorale, quando molti Comuni saranno rinnovati. Il Governo chiarisca al piu’ presto se ci siano le condizioni per assumere la norma, che saremmo disposti a modificare alla Camera accogliendo le indicazioni dell’ANM, in un Decreto Legge. Le forze politiche si impegnino a convertire il testo senza ulteriori modifiche. Altrimenti meglio approvare la norma cosi’ com’e’.

416 ter: piovono critiche, tecnici del diritto intervengano.

Continuano a piovere critiche sulla riforma del voto di scambio. Noi parlamentari abbiamo fatto lo sforzo di comprendere anche le ragioni dei tecnici del diritto, chiedo a costoro di fare il medesimo sforzo e di dirci cosa preferiscano". Lo afferma Davide Mattiello, deputato Pd e relatore del provvedimento di riforma sul 416/ter il quale aggiunge: “Quando il 16 luglio la Camera approvò all’unanimità il nuovo testo del 416/ter, che comprendeva già le parole ‘altre utilità’ volute dalla campagna dei Braccialetti bianchi, fummo sommersi dalle critiche. Il Senato ha modificato quella norma che ora, tornata alla Camera, dovrebbe essere approvata definitivamente, ma di nuovo piovono critiche, per lo più oneste e quindi meritevoli di considerazione. C’è chi chiede di correggere nuovamente la norma alla Camera, per poi rimandarla al Senato, e chi invoca un decreto legge del Governo il quale, tuttavia, dovrebbe poi tornare in parlamento per la sua conversione in legge. Ma chi può essere così ingenuo da non pensare che rimettere in discussione (in un modo o nell’altro) il 416-ter significa gettarlo sul grande e complicato tavolo delle riforme (province, senato, legge elettorale, lavoro)?”

Ancora una volta il meglio rischia di essere nemico del bene.

Sembra proprio che ci sia qualcuno che la riforma del 416 ter non la vuole; faremo di tutto per far sì che questo non avvenga. Non siamo mai stati sordi alle parole di coloro che muovevano delle criticità sia sul testo Camera del 16 luglio sia oggi su questo testo; vorremmo trovare la sintesi più alta di tutte compatibilmente però con l’esigenza di avere la norma funzionante, perchè c’è l’esigenza di averla riforma in tempo utile per questa tornata elettorale.

Ad ogni buon conto, ed in punta di diritto…

cari,

spero, come voi, che la capi gruppo di oggi pomeriggio stabilisca tempi certi per la ricalendarizzazione della discussione con voti, per il 416 ter.
Avverto nell’aria la tentazione di modificare il testo, contando poi sulla “legislativa” in Senato, per fare in fretta a chiudere.
Soltanto a pensarci, mi si rizzano i capelli (che detto da me!): ancora ho negli occhi l’allora Ministro per i rapporti col Parlamento, Dario Franceschini, quando il 23 Luglio, alla Camera, poco dopo l’esplodere delle polemiche sul testo che avevamo approvato e che proprio quella mattina sbarcava in Senato, dove la Commissione Giustizia avrebbe dovuto approvarlo senz’altro in “legislativa”, ci rassicurava sostenendo che ci sarebbe stato soltanto uno slittamento di qualche ora (sic). 
Nessuno ci crederebbe più. Ognuno sarebbe legittimato a pensare che per qualcuno la preoccupazione maggiore sia quella di tardare quel tanto, da non rendere applicabile la norma nelle imminenti campagne elettorali. Per non fare uno sgarbo a qualche amico, la fuori.
Insomma un massacro.
Rammento, come si suol dire, prima di tutto a me stesso, che sui profili di costituzionalità abbiamo avuto le pronunce positive senza condizioni delle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato.
In più, se può servire, la giurisprudenza di Cassazione conosce eccome l’utilizzo del termine “disponibilità” , anche nella articolazione “disponibilità a soddisfare le esigenze”. Da notare che la giurisprudenza di Cassazione utilizza questi concetti proprio per descrivere il rapporto tra mafia e “terzi” che alla mafia si avvicinano. E’ proprio la specificità del “fatto” mafia, tutto fondato su sodalizi segreti, che si manifestano per le conseguenze che producono nel tessuto sociale, in termini di assoggettamento e quindi di orientamento delle decisioni dei singoli e delle Istituzioni, che impone l’utilizzo, anche nella costruzione delle norme penali, di concetti necessariamente più sfumati e sconfinanti nel sociologico. Fu così anche per il 416 bis, per non parlare del pilastro del contrasto alle mafie: l’aggressione ai patrimoni. Non dimentichiamo che la stragrande maggioranza dei provvedimenti di sequestro, è fondata su misure di prevenzione, in assenza di reato.
Ad ogni buon conto, qualche esempio:
 
Sez. 5, Sentenza n. 4893 del 16/03/2000 Ud.  (dep. 20/04/2000 ) Rv. 215964
Mentre nel reato di scambio elettorale politico-mafioso (art 416 ter cod.pen.) non è necessario, ed anzi è improbabile, che il politico aderisca, quale componente o concorrente esterno, alla struttura malavitosa (essendo semplicemente previsto che egli abbia ottenuto promessa di appoggio elettorale, contro effettivo versamento di denaro), nella ipotesi in cui la associazione mafiosa si impegni per ostacolare il libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti ad un determinato candidato (art. 416 bis comma terzo, ultima parte cod.pen.), quest’ultimo o sarà un aderente, a pieno titolo, alla suddetta associazione, ovvero, in quanto uomo politico estraneo alla associazione, ma disponibile al soddisfacimento delle esigenze della stessa
 
Sez. 5, Sentenza n. 12679 del 24/01/2007 Cc.  (dep. 27/03/2007 ) Rv. 235987
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l’ordinanza cautelare personale che configuri il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso nella incondizionata disponibilità di un medico a prestare assistenza sanitaria ad esponenti mafiosi
 
Sez. 6, Sentenza n. 26119 del 09/05/2003 Ud.  (dep. 18/06/2003 ) Rv. 228303
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, la prova dell’assunzione della qualifica di uomo d’onore comporta non solo l’accertamento dell’appartenenza dell’interessato alla mafia – nel senso di un suo personale inserimento nella compagine degli appartenenti all’organizzazione criminosa – ma anche la dimostrazione di un suo contributo causale all’integrazione del reato associativo, posto che l’obbligo solennemente assunto direndersi disponibile per ogni esigenza della cosca
Buona giornata,
Davide Mattiello

416 ter: respinti gli emendamenti di Forza Italia

A larga maggioranza abbiamo respinto oggi in commissione Giustizia gli emendamenti proposti da Forza Italia che miravano a modificare nuovamente il testo del 416 ter. Superato questo tentativo di affossare il provvedimento, è stato approvato il testo già votato dal Senato. Ora si attende il voto definitivo dell’Aula. Mi sono assunto la responsabilità come relatore del provvedimento di sostenere tutte le modifiche fatte al Senato, anche se resta la preoccupazione per un possibile giudizio di incostituzionalità da parte della Consulta in merito alla indeterminatezza di una parte della condotta che definisce il voto di scambio

“Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso”

(C. 204-251-328-923-B)

APPUNTO PER IL RELATORE

 

La proposta di legge modifica il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), estendendo le tipologie delle condotte sottoposte a sanzione penale. Il testo trasmesso dal Senato, con le modifiche apportate a quello già approvato dalla Camera, modifica la formulazione delle condotte che determinano lo scambio illecito e innalza la pena nel minino e nel massimo, parificata – come già nel codice penale vigente – alla pena prevista per l’associazione mafiosa.

Considerato che il provvedimento è esaminato in seconda lettura, mi soffermerò sulle modifiche apportate dal Senato.

Il Senato ha approvato il 28 gennaio 2014 la proposta di legge in esame, il cui articolo unico novella l’art. 416-ter del codice penale (Scambio elettorale politico-mafioso) con alcune modifiche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il testo unificato approvato dalla Camera il 16 luglio 2013 prevedeva che fosse sanzionato con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque – in cambio dell’erogazione di denaro o di altra utilità – accetti consapevolmente il procacciamento di voti da parte di un terzo con

le modalità proprie dell’associazione di tipo mafioso. Il nuovo art. 416-ter c.p. prevedeva, a differenza della norma vigente, che con la stessa pena fosse sanzionato anche il procacciatore di voti.

Si ricorda che il vigente art. 416-ter c.p. prevede l’applicazione della pena stabilita dal primo comma dell’art. 416-bis (Associazione mafiosa) – ovvero la reclusione da 7 a 12 anni – a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dello stesso art. 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Il testo della Camera proponeva, quindi, una formulazione dell’articolo 416-ter, basata su alcuni elementi chiave:

– che il reato si perfezionasse al momento dell’impegno reciproco e consapevole di due controparti dello stesso cambio elettorale politico-mafioso

– che il presupposto dell’accordo tra le due parti per il procacciamento di voti fosse fondato sulla sua consapevolezza; si intendeva, in tal modo, sottolineare più chiaramente il carattere doloso (ovvero, ex art. 43 c.p., “secondo l’intenzione”) dell’accettazione da parte del politico del procacciamento dei voti mediante il ricorso all’intimidazione connessa al vincolo associativo mafioso (secondo le modalità previste dal terzo comma dell’articolo 416-bis);

– che fosse eliminato il riferimento alla promessa di voti come momento consumativo del reato, ritenendo già opportunamente espressa la consumazione del reato nel momento in cui l’accordo tra le parti è raggiunto;

– che fosse superato il limite della necessità dell’erogazione di denaro come contenuto dell’accordo ai fini della consumazione del reato mediante il ricorso, come oggetto della contropartita del pactum sceleris, anche ad “altra utilità”; ciò in considerazione dell’estrema varietà delle prestazioni reciproche in cui può consistere lo scambio politico-mafioso, che hanno impedito per talune condotte che il delitto di cui all’art. 416-ter potesse essere efficacemente contestato dalla magistratura;

– che, sul versante sanzionatorio, fosse prevista la pena della reclusione da 4 a 10 anni; i limiti edittali erano stati, quindi, ridotti rispetto a quelli attuali (reclusione tra 7 a 12

anni), nella convinzione che pur essendo gravissima la condotta del politico che si accorda col mafioso, alimentando con ciò una delle maggiori fonti di forza dell’organizzazione mafiosa, resti una condotta differente da quella di chi la mafia la fa e la comanda;

– che il reato di cui all’art. 416-ter avesse struttura bilaterale, essendo stata introdotta, con un secondo comma dell’art. 416-ter, un’autonoma fattispecie di reato relativa al mafioso che si impegni al procacciamento di voti con le indicate modalità intimidatorie dell’associazione mafiosa.

La formulazione dell’art. 416-ter c.p. approvata dal Senato risulta modificata, rispetto

al testo Camera, sotto i seguenti principali aspetti:

– scompare dal testo approvato dalla Camera il riferimento alla consapevolezza dell’accettazione che – come risulta dalla documentazione dell’esame svolto dal Senato – viene ritenuto superfluo per un reato doloso nonchè foriero di problemi interpretativi;

– il Senato conferma la struttura sinallagmatica del reato, che si considera consumato con l’accordo tra le volontà, ma ritiene di rafforzare questa descrizione attraverso l’utilizzo della parola “promessa” applicata sia alla volontà espressa dal politico, sia alla volontà espressa dal mafioso;

– è confermata la possibilità che, oltre all’erogazione di denaro (cui è aggiunta anche la relativa “promessa”), oggetto dello scambio sia anche altra utilità (elemento, tuttavia, rafforzato dal Senato con la formulazione “qualunque utilità”);

– come contropartita della promessa di procurare voti, la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa; tale previsione, secondo il Governo, rende concreta, per la prima volta – sul piano normativo – la fattispecie di cd. concorso esterno in associazione mafiosa;

– confermata la struttura bilaterale del reato proposta dal testo-Camera, viene dal Senato prevista la sanzionabilità della promessa di procurare voti con le consuete modalità mafiose;

– i limiti di pena previsti dal testo Camera (reclusione da 4 a 10 anni) sono riportati a quelli vigenti dell’art. 416-ter (reclusione da 7 a 12 anni). Le motivazioni di tale ripristino che emergono dal dibattito al Senato vanno ricercate nella ritenuta estrema gravità dell’inquinamento della competizione politica derivante dalla commistione di interessi con la organizzazioni criminali, elemento che giustifica una sanzione almeno pari a quella prevista dal vigente art. 416-bis. Come ricordato, il testo approvato dalla Camera aveva abbassato i limiti edittali dell’art. 416-ter in considerazione dell’esigenza di prevedere una maggiore proporzione delle pene tra il reato di scambio elettorale politico-mafioso e quello di cui all’art. 416-bis.