Voto di scambio: missione compiuta

Voto di scambio politico mafioso: missione compiuta.Con la definitiva approvazione dell’AC 4368 le pene previste per il 416 ter passano nel minimo a 6 anni e nel massimo a 12 (ora il minimo è 4, il massimo è 6), in coerenza e proporzione alle già innalzate pene per il 416 bis.Abbiamo così rispettato l’impegno che ci eravamo presi, ma anche le indicazioni della Corte Costituzionale. Così abbiamo compiuto il percorso iniziato nel 2013.Il vecchio 416 ter, introdotto nel 1992, per oltre 20 anni non era servito quasi a niente. Il nuovo 416 ter anticipa il momento della commissione del reato allo scambio delle le promesse e amplia le condotte perseguibili alle “altre utilità”. Punisce quindi duramente il politico che cerchi il sostegno della mafia in campagna elettorale, ma punisce autonomamente il mafioso che si presta allo scambio. Una pena grave, ma necessaria a rimarcare che la mafia non avrebbe la forza che ha senza l’interlocuzione con la politica e quindi il politico che cerchi il suo sostegno, contribuendo a legittimarla socialmente, ne perpetra la sopravvivenza.Rispetto alle parole “mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis” che hanno creato qualche incertezza, sono state di conforto le più recenti parole del PNAA, Franco Roberti: “Dopo un iniziale periodo di rodaggio della nuova versione dell’articolo 416 ter, la nuova giurisprudenza della Cassazione si è assestata su una interpretazione che secondo me rende questa norma applicabile, agibile, e quindi c’è uno strumento in più per contrastare le connessioni politico-mafiose che sono come sappiamo tutti la vera forza delle mafie”

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