416 ter: respinti gli emendamenti di Forza Italia

A larga maggioranza abbiamo respinto oggi in commissione Giustizia gli emendamenti proposti da Forza Italia che miravano a modificare nuovamente il testo del 416 ter. Superato questo tentativo di affossare il provvedimento, è stato approvato il testo già votato dal Senato. Ora si attende il voto definitivo dell’Aula. Mi sono assunto la responsabilità come relatore del provvedimento di sostenere tutte le modifiche fatte al Senato, anche se resta la preoccupazione per un possibile giudizio di incostituzionalità da parte della Consulta in merito alla indeterminatezza di una parte della condotta che definisce il voto di scambio

Legge elettorale, se ne parla da anni: dopo l’abolizione del Porcellum per via giudiziaria (perché anche in questo caso la politica si è dimostrata debole debole…) è iniziato l’iter per la riforma che in questi giorni approda in Parlamento.

Qui di seguito riporto il testo degli emendamenti che  ho sottoposto insieme a Civati e ai colleghi Zampa, Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori.

E’ la proposta conseguente alla nostra idea di una Legge Elettorale che garantisca stabilità, governabilità, equità e trasparenza.

Cito nel merito: 

La designazione dei candidati nelle liste dei partiti e dei movimenti che partecipano alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato dellaRepubblica avviene attraverso elezioni primarie da svolgere almeno due mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.“

Buona lettura!

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A.C. 3

“Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato”

Emendamento

 

All’articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1 comma 1, capoverso Articolo 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: trentotto;

b) all’articolo 1 comma 16, lettera a), numero 5) sostituire le parole: almeno il 35

con le seguenti: almeno il 38.

c) all’articolo 2 comma 1, capoverso comma 2 sostituire la parola: trentacinque

con la seguente: trentotto;

d) all’articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, numero 5) sostituire le parole:

almeno il 35 con le seguenti: almeno il 38.

Civati. Zampa, Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori

A.C. 3

“Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato”

Emendamento

 

All’articolo 1, comma 16, lettera a), capoverso numero 3), lettera a), sostituire le parole: “5per cento” con le seguenti: “4 per cento.”.

Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Civati, Zampa, Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori

A.C. 3

“Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato”

Emendamento

All’articolo 1,  comma 16, lettera a), capoverso, numero3), lettera a), sostituire le parole: “12per cento” con le seguenti:” 10 per cento”.

Conseguentemente, all’articolo 2 comma 8, capoverso comma 1, numero 3), sostituire le parole: “12 per cento” con le seguenti: “10 per cento”.

Civati, Zampa, Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori

 

A.C. 3

“Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato”

Emendamento

 

a) all’articolo 1 comma 16, lettera a), numero 2), dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali inserire le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 5 per cento del totale dei voti validamente espressi;

b) all’articolo 2 comma 8, capoverso comma 1, numero 2) dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali inserire le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 5 per cento del totale dei voti validamente espressi.

Civati, Zampa, Guerini, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori

A.C. 3

“Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato”

Emendamento

All’articolo 1, comma 16, lettera a), numero 2), dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali inserire le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 4 per cento del totale dei voti validamente espressi;

Al comma 16, lettera a), capoverso numero 3), lettera a) sopprimere le parole: la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e; sostituire le parole: 5per cento con le seguenti: 4 per cento.

Al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire le parole: 8 per cento

con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente, all’articolo 2 comma 8, capoverso comma 1, numero 2) dopo le parole: in un quarto del totale dei collegi plurinominali inserire le seguenti: e che abbiano conseguitouna cifra elettorale pari ad almenoil 4 per cento del totale dei voti validamenteespressi.

 all’articolo 2 comma 8, capoverso comma 1, numero 3), lettera a) sopprimere le parole: la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e; sostituire le parole: 5per cento con le seguenti: 4 per cento.

Al numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Civati, Zampa, Guerini, Gandolfi, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori

 

A.C. 3

“Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato”

Emendamento

 

All’articolo 1, comma 9, lettera b), capoverso 3, sostituire l’ultimo periodo con il seguente:

Nella successione interna delle liste non possono esservi due candidati consecutivi

del medesimo genere, a pena di inammissibilità.

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: Nella successioneinterna delle liste non possono esservi duecandidati consecutivi del medesimo genere,a pena di inammissibilità.

Civati, Zampa, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori

A.C. 3

“Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato”

Emendamento

All’articolo 1, Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle candidaturecircoscrizionali di ciascuna lista, nellaprima posizione dei candidati, nelle listepresentate nei collegi plurinominali, apena di inammissibilità, nessuno dei duesessi può essere rappresentato in misurainferiore al quaranta per cento, con arrotondamentoaritmetico.

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Nella prima posizionedei candidati nelle liste presentate nei

collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere

rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento, con arrotondamento aritmetico.

Civati, Zampa, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori

 

 

A.C. 3

“Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato”

Emendamento

All’articolo 1, comma 9, lettera b), capoverso 3, aggiungere in fine le seguenti parole: Nelcomplesso delle candidature circoscrizionalidi ciascuna lista, nella prima posizione

dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità,

nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all’unità superiore.

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel complessodelle candidature circoscrizionali di ciascuna

lista, nella prima posizione dei candidate nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all’unità

superiore.

 

Civati, Zampa, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori

 

 

A.C. 3

“Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato”

Emendamento

All’articolo 1, Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo l’articolo 13 del decreto delPresidente della Repubblica n. 361 del1957 è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. – 1. La designazione dei candidati nelle liste dei partiti e dei movimenti che partecipano alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica avviene attraverso elezioni primarie da svolgere almeno due mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento

anticipato delle Camere il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro in una data antecedente di almeno quindici giorni

quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in

caso di scioglimento anticipato della legislatura.

3. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato

ad adottare uno o più decreti legislative per la disciplina dei termini e dei modi per

la presentazione delle liste dei candidate alle elezioni primarie, di espressione del

voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i

seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;

b) le liste dei candidati alle elezioni primarie, tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati di ciascuna lista e per ciascun collegio alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato

di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può

essere superiore al doppio dei candidate previsti per ciascuna circoscrizione;

c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell’articolo 51 della Costituzione, l’equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;

d) l’elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell’ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;

e) l’espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l’indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l’espressione del voto per due

candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento del

voto;

f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l’ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo soggetto in tale collegio;

g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;

h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;

i) ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l’articolo 66 della Costituzione.

 

Civati, Zampa, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori

 

A.C. 3

“Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato”

Emendamento

All’articolo 1, Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo l’articolo 13 del decreto delPresidente della Repubblica n. 361 del

1957 è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. –1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati da parte degli elettori di ciascun collegio elettorale.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti

princìpi e criteri direttivi:

a)     stabilire che le elezioni primarie sono indette, per i partiti e i movimenti politici che intendono prendervi parte, con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni politiche e che si tengono in una domenica antecedente di almeno quindici giorni alla data di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni politiche;

b)    definire le modalità con le quali ciascun partito o movimento politico, abilitato a presentare candidature e liste di candidati ai sensi dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, può comunicare al Ministero dell’interno la decisione di svolgere elezioni primarie per la designazione dei propri candidati;

c)     definire le modalità e i termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura;

d)    stabilire che ciascun elettore può partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;

e)     prevedere che l’espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l’indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l’espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento del voto;

f)     stabilire che le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai partiti o movimenti politici che hanno preso parte alle elezioni primarie, in ciascun collegio, vengono composte secondo l’ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati dei medesimi soggetti in tale collegio;

g)     prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

i) prevedere che in ciascun collegio sia istituita una commissione elettorale competente a dichiarare i risultati delle elezioni primarie svolte nel medesimo collegio;

l)      stabilire che il numero dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie sia pari almeno a un quarto del numero di quelli previsti per le elezioni politiche, garantendo una distribuzione omogenea nel territorio.

 

Civati, Zampa, Gandolfi, Mattiello, Pastorino, Rocchi, Tentori

Intervista a Davide Mattiello su Radio Popolare – Il Consiglio di Stato oggi si esprime

Intervista a Davide Mattiello su Radio Popolare – Il Consiglio di Stato oggi si esprime

Bene Chiamparino su liste pulite

La presa di posizione di Chiamparino per liste composte da candidati che non abbiano sospesi con la giustizia nelle prossime regionali è molto positiva. La riforma più importante della quale ha bisogno il Piemonte è quella della legalità, che presuppone la credibilità della politica. L’impressione che certi politici danno di occupare posti pubblici soltanto per farsi i fatti propri non porta a niente di buono: legittima l’evasione fiscale e disincentiva gli investimenti perché mortifica l’etica della responsabilità

“Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso”

(C. 204-251-328-923-B)

APPUNTO PER IL RELATORE

 

La proposta di legge modifica il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), estendendo le tipologie delle condotte sottoposte a sanzione penale. Il testo trasmesso dal Senato, con le modifiche apportate a quello già approvato dalla Camera, modifica la formulazione delle condotte che determinano lo scambio illecito e innalza la pena nel minino e nel massimo, parificata – come già nel codice penale vigente – alla pena prevista per l’associazione mafiosa.

Considerato che il provvedimento è esaminato in seconda lettura, mi soffermerò sulle modifiche apportate dal Senato.

Il Senato ha approvato il 28 gennaio 2014 la proposta di legge in esame, il cui articolo unico novella l’art. 416-ter del codice penale (Scambio elettorale politico-mafioso) con alcune modifiche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il testo unificato approvato dalla Camera il 16 luglio 2013 prevedeva che fosse sanzionato con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque – in cambio dell’erogazione di denaro o di altra utilità – accetti consapevolmente il procacciamento di voti da parte di un terzo con

le modalità proprie dell’associazione di tipo mafioso. Il nuovo art. 416-ter c.p. prevedeva, a differenza della norma vigente, che con la stessa pena fosse sanzionato anche il procacciatore di voti.

Si ricorda che il vigente art. 416-ter c.p. prevede l’applicazione della pena stabilita dal primo comma dell’art. 416-bis (Associazione mafiosa) – ovvero la reclusione da 7 a 12 anni – a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dello stesso art. 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Il testo della Camera proponeva, quindi, una formulazione dell’articolo 416-ter, basata su alcuni elementi chiave:

– che il reato si perfezionasse al momento dell’impegno reciproco e consapevole di due controparti dello stesso cambio elettorale politico-mafioso

– che il presupposto dell’accordo tra le due parti per il procacciamento di voti fosse fondato sulla sua consapevolezza; si intendeva, in tal modo, sottolineare più chiaramente il carattere doloso (ovvero, ex art. 43 c.p., “secondo l’intenzione”) dell’accettazione da parte del politico del procacciamento dei voti mediante il ricorso all’intimidazione connessa al vincolo associativo mafioso (secondo le modalità previste dal terzo comma dell’articolo 416-bis);

– che fosse eliminato il riferimento alla promessa di voti come momento consumativo del reato, ritenendo già opportunamente espressa la consumazione del reato nel momento in cui l’accordo tra le parti è raggiunto;

– che fosse superato il limite della necessità dell’erogazione di denaro come contenuto dell’accordo ai fini della consumazione del reato mediante il ricorso, come oggetto della contropartita del pactum sceleris, anche ad “altra utilità”; ciò in considerazione dell’estrema varietà delle prestazioni reciproche in cui può consistere lo scambio politico-mafioso, che hanno impedito per talune condotte che il delitto di cui all’art. 416-ter potesse essere efficacemente contestato dalla magistratura;

– che, sul versante sanzionatorio, fosse prevista la pena della reclusione da 4 a 10 anni; i limiti edittali erano stati, quindi, ridotti rispetto a quelli attuali (reclusione tra 7 a 12

anni), nella convinzione che pur essendo gravissima la condotta del politico che si accorda col mafioso, alimentando con ciò una delle maggiori fonti di forza dell’organizzazione mafiosa, resti una condotta differente da quella di chi la mafia la fa e la comanda;

– che il reato di cui all’art. 416-ter avesse struttura bilaterale, essendo stata introdotta, con un secondo comma dell’art. 416-ter, un’autonoma fattispecie di reato relativa al mafioso che si impegni al procacciamento di voti con le indicate modalità intimidatorie dell’associazione mafiosa.

La formulazione dell’art. 416-ter c.p. approvata dal Senato risulta modificata, rispetto

al testo Camera, sotto i seguenti principali aspetti:

– scompare dal testo approvato dalla Camera il riferimento alla consapevolezza dell’accettazione che – come risulta dalla documentazione dell’esame svolto dal Senato – viene ritenuto superfluo per un reato doloso nonchè foriero di problemi interpretativi;

– il Senato conferma la struttura sinallagmatica del reato, che si considera consumato con l’accordo tra le volontà, ma ritiene di rafforzare questa descrizione attraverso l’utilizzo della parola “promessa” applicata sia alla volontà espressa dal politico, sia alla volontà espressa dal mafioso;

– è confermata la possibilità che, oltre all’erogazione di denaro (cui è aggiunta anche la relativa “promessa”), oggetto dello scambio sia anche altra utilità (elemento, tuttavia, rafforzato dal Senato con la formulazione “qualunque utilità”);

– come contropartita della promessa di procurare voti, la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa; tale previsione, secondo il Governo, rende concreta, per la prima volta – sul piano normativo – la fattispecie di cd. concorso esterno in associazione mafiosa;

– confermata la struttura bilaterale del reato proposta dal testo-Camera, viene dal Senato prevista la sanzionabilità della promessa di procurare voti con le consuete modalità mafiose;

– i limiti di pena previsti dal testo Camera (reclusione da 4 a 10 anni) sono riportati a quelli vigenti dell’art. 416-ter (reclusione da 7 a 12 anni). Le motivazioni di tale ripristino che emergono dal dibattito al Senato vanno ricercate nella ritenuta estrema gravità dell’inquinamento della competizione politica derivante dalla commistione di interessi con la organizzazioni criminali, elemento che giustifica una sanzione almeno pari a quella prevista dal vigente art. 416-bis. Come ricordato, il testo approvato dalla Camera aveva abbassato i limiti edittali dell’art. 416-ter in considerazione dell’esigenza di prevedere una maggiore proporzione delle pene tra il reato di scambio elettorale politico-mafioso e quello di cui all’art. 416-bis.

Il 17 Gennaio (!) ho depositato l’emendamento abrogativo del com 4 art 4 (liberazione anticipata speciale anche per i condannati per mafia). Emendamento che è stato condiviso dalla Presidente della Commissione Giustizia Ferranti, dalla Presidente della Commissione Antimafia Bindi. L’emendamento è stato votato in Commissione e quindi il comma è stato abrogato. Credo che questo sia il modo con cui i parlamentari debbano fare il proprio lavoro. Mi stupisce questo attacco aggressivo e falso. Tanto falso, Laura, che proprio nei giorni successivi al 17 gennaio, avendo tu stessa saputo che avevo depositato l’emendamento mi hai scritto (su fb!) facciamo insieme questa battaglia. Perché dunque? Non credo che con violenza e falsità costruirete una democrazia migliore

(AGENPARL) – Roma, 05 feb – “Prendiamo atto che il Prefetto Caruso, sentito oggi in Commissione Antimafia, smentisca di aver rilasciato alcuna intervista, alludendo a quella uscita, con tanto di virgolettato, su Repubblica. Resta per noi Commissari l’urgenza di acquisire una mappa precisa di chi siano gli amministratori giudiziari (nominati dall’autorità giudiziaria) e i coadiutori (nominati dall’Agenzia nazionale), di quali beni si occupano, da quanto tempo, quanto vengono pagati e cosa hanno fatto per tutelare l’interesse pubblico. Più tardi arriva la destinazione del bene, più deperisce il suo valore, più si perdono posti di lavoro nel caso delle aziende, più si moltiplicano i guadagni di chi gestisce la lunga attesa. Una situazione che rischia di svuotare il significato del valore sociale ed economico della confisca: il maltolto dei mafiosi così va sprecato”. Così Davide Mattiello, deputato del Pd della commissione Antimafia. com/dam 051807 FEB 14 NNNN

Pesante giudizio UE su Italia

E’ pesante il giudizio sull’Italia espresso nel rapporto della Commissione Europea sul fenomeno della corruzione. L’analisi sulle cause di questa situazione drammatica rimanda impietosamente alle responsabilità della politica. Anche se la Commissione Europea non tiene conto che sulla questione del voto di scambio in parlamento è in via di definita di approvazione una buona riforma dell’articolo 416/ter, siamo invece lontani da una indispensabile riforma della prescrizione: oggi finisce per essere un salvacondotto per chi può permettersi di pagare gli avvocati migliori. La prescrizione dovrebbe interrompersi senz’altro dopo il rinvio a giudizio e su questo occorre fare in fretta.